La certificazione di mediatore FSM è una garanzia di qualità e professionalità nel campo della mediazione. Per garantire questa qualità nel lungo periodo, la FSM punta sulla formazione continua e sull’aggiornamento professionale.
Qui troverete tutte le informazioni relative ai requisiti da soddisfare per ottenere il titolo, alle modalità per adempiere all’obbligo di formazione continua e alle opportunità a vostra disposizione per la vostra crescita personale.
Rimanete all’avanguardia nel vostro settore, ampliate le vostre competenze e garantite la qualità della vostra attività di mediatore FSM.
I mediatori e le mediatrici riconosciuti dal FSM sono soggetti all'obbligo di formazione continua controllata, che comprende almeno 60 ore nell'arco di tre anni. In questo contesto, vengono prese in considerazione, in misura limitata, anche altre attività volte a mantenere e sviluppare le loro competenze in qualità di mediatori, ad esempio le loro attività di insegnamento o di ricerca, la collaborazione all’interno di organizzazioni di mediazione, l’affiancamento pratico di futuri mediatori e la loro esperienza professionale documentata.
Scarica il questionario «Attestato di formazione continua 2024 - 2026»
Richiedere il questionario relativo all’attestato di formazione continua 2025-2027
Si prega di restituire il questionario alla segreteria prima della scadenza del termine di tre anni. In casi eccezionali e giustificati, può essere concesso un termine supplementare di massimo sei mesi per la presentazione della documentazione relativa alla formazione continua.
Non vengono addebitati costi aggiuntivi. L’elaborazione dell’attestato di formazione continua è inclusa nella quota annuale di 250 CHF.
Sono previste 60 ore di formazione continua individuale nell’arco di 3 anni. Tale formazione comprende 20 ore di supervisione/intervisione relative alla pratica personale della mediazione, nonché 40 ore nell’ambito di almeno due delle forme di apprendimento e dei settori di esperienza indicati di seguito:
Le persone che hanno compiuto 65 anni e che sono state riconosciute come «mediatori/mediatrici FSM» per almeno 12 anni non sono più tenute a presentare l’attestato standard relativo alla formazione continua. Per il resto, i loro diritti e doveri rimangono invariati qualora desiderino continuare a fregiarsi del titolo di «mediatore/mediatrice FSM».
Normativa applicabile ai mediatori esperti di età pari o superiore a 65 anni
Le persone che ricoprono il ruolo di supervisore nell’ambito dei corsi di formazione riconosciuti dalla FSM devono padroneggiare la pratica della mediazione e i suoi fondamenti teorici. Devono inoltre disporre di competenze pedagogiche che consentano loro di aiutare i mediatori in formazione a riflettere sulle proprie competenze in materia di gestione dei conflitti, sul loro modo di agire nell’ambito della mediazione e dell’intervento mediativo (pensieri, sentimenti e azioni), nonché sul loro atteggiamento.
Qui trovate l’elenco dei professionisti a cui è possibile rivolgersi per la supervisione nel campo della mediazione. Essi dispongono della necessaria esperienza specialistica e pratica e offrono sessioni di supervisione individuali e/o di gruppo per mediatori. Il contatto e la definizione delle condizioni generali, delle date e dei costi avvengono direttamente con il rispettivo supervisore.
In queste linee guida troverete informazioni dettagliate sui requisiti relativi all'attestato di formazione continua e sulla gestione dei casi particolari.
Linee guida relative alla formazione nel settore della mediazione
È possibile ottenere un primo riconoscimento come «mediatore/mediatrice FSM» dopo un’interruzione prolungata dalla formazione, oppure il ripristino del titolo in caso di perdita dello stesso a causa di un’attestazione insufficiente dei corsi di formazione continua richiesti, alle seguenti condizioni:
Collegamento con la mediazione
: il/la richiedente deve dimostrare di essere stato/a attivo/a, almeno negli ultimi tre anni precedenti la domanda, nel campo della mediazione o della pratica mediativa, della formazione continua, dell’intervisione/supervisione o della partecipazione a un gruppo specializzato, in modo tale da aver mantenuto un legame continuo con la mediazione.
Periodo
di riferimento: il/la richiedente ha seguito i corsi di formazione continua di cui ai punti da 1 a 5 della direttiva relativa alla formazione nel settore della mediazione (cfr. punto V./1.1) per un totale di 60 ore nell’arco di 3 anni. I corsi di formazione risalenti a più di 3 anni fa non possono essere presi in considerazione.